40 ore ogni 5 anni
Qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata – come nel caso di RSPP/ASPP e CSP/CSE, per le quali è richiesta una specifica abilitazione, tale funzione non è esercitabile se non viene completato l’aggiornamento previsto per i rispettivi corsi.
L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti (120h) e il completamento dell’aggiornamento (40h), pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.
Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.