5 anni
Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il D. M. 2 settembre 2021 (G.U. n° 237 DEL 4/10/2021), che introduce importanti novità al D.Lgs. 81/2008 in merito alla formazione degli addetti alle emergenze antincendio, tra cui l’obbligo di frequenza di specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale” (art. 5, comma 5).
“Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento”.
“Se, alla data di entrata in vigore del decreto succitato (04 ottobre 2022), sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto” (quindi entro il 04 ottobre 2023) (art. 7, comma 2).
Riassumendo
Se i miei corsi di formazione o aggiornamento si sono svolti prima del 4 ottobre 2017 ?
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Devo svolgere l’aggiornamento entro il 4 ottobre 2023
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Se i miei corsi di formazione o aggiornamento si sono svolti dopo il 4 ottobre 2017
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Devo svolgere l’aggiornamento entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento
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